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Aprire un’attività da soli non sempre è facile. La paura dell’imprenditorialità può fare brutti scherzi e trasformare uno splendido percorso in un incubo. Per fortuna, nel nostro ordinamento giuridico esistono svariate forme di società che consentono di avviare con successo un business con l’ausilio di altri soci.
Oltre a costituire un elemento fondamentale per accedere a diversi finanziamenti per le imprese, costituire una società conferisce credibilità al tuo brand.
In questo articolo scoprirai come aprire una SNC, i vantaggi della società in nome collettivo e le differenze con SRL e ditta individuale.
Caratteristiche delle SNC
Le società in nome collettivo si caratterizzano in primo luogo per la responsabilità illimitata e solidale dei soci, la quale non può essere derogata mediante accordo. Infatti, come stabilisce l’articolo 2291 del Codice civile: “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi”. Tale disposizione segna la prima differenza fondamentale tra SNC e SRL. Nelle SNC, ciascun socio risponde con l’intero patrimonio per i debiti contratti dalla società, mentre nelle SRL si verifica la totale segregazione tra patrimonio sociale e quello dei singoli soci.
Le SNC non godono di personalità giuridica, tuttavia presentano un’autonomia patrimoniale imperfetta. Come stabilito dall’articolo 2304 del Codice civile, i creditori sociali possono aggredire il patrimonio dei soci solo una volta eseguita l’escussione del patrimonio della società. Ciò implica che, in caso di passività, i soci risponderanno solo per i debiti non coperti dal patrimonio sociale.
Secondo l’articolo 2292 del Codice civile, la denominazione commerciale deve essere costituita dal nome di un socio, accompagnato dalla dicitura SNC. Quindi, se godi di una certa reputazione nel tuo settore e decidi di vendere corsi online, potresti sfruttare la credibilità del tuo nome e creare la società “Il tuo nome + SNC”.
La gestione delle SNC è caratterizzata da una notevole elasticità. Infatti, ogni socio può amministrare la società in modo autonomo. Inoltre, le formalità meno rigide in termini contabili garantiscono un’ampia flessibilità, il che è ideale per contesti imprenditoriali in cui l’aumento delle vendite richiede una certa rapidità decisionale.
Le SNC nel diritto dell’UE
Il diritto comunitario non prevede una normativa specifica per le società in nome collettivo, che rientrano nel più ampio novero delle “società di persone” riconosciute dai singoli ordinamenti. Tuttavia, l’articolo 49 del TFUE sancisce la libertà di stabilimento dei cittadini dell’UE in qualsiasi Stato membro. L’articolo 54 dello stesso Trattato equipara le società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Quindi, le SNC italiane, purché legittimamente costituite, possono insediarsi e operare in qualsiasi altro Stato membro, il che è ideale per vendere i propri prodotti o servizi anche al di fuori dei confini nazionali.
6 step per aprire una SNC
- Scegli i soci, predisponi un business plan e definisci l’attività
- Redigi atto costitutivo e statuto
- Registra gli atti presso l’Agenzia delle Entrate
- Iscrivi la società nel Registro delle imprese
- Apri la partita IVA e procedi alle comunicazioni fiscali
- Rispetta gli adempimenti successivi
1. Scegli i soci, predisponi un business plan e definisci l’attività
Per aprire una SNC la scelta dei soci è un passaggio fondamentale. A differenza delle SPA, dove il legame personale tra i soci è meno importante, nelle SNC l’elemento fiduciario è fondamentale. Come visto, i soci rispondono in modo illimitato e solidale delle obbligazioni sociali, quindi la fiducia reciproca è un requisito imprescindibile. È fondamentale che tutti i soci (che oltre ai propri conferimenti, mettono a rischio il proprio patrimonio personale) condividano obiettivi, mission e vision della società.
In questa fase, è utile stilare un business plan per mettere nero su bianco tutti gli elementi che caratterizzeranno la tua società. Oltre a fornire maggiore chiarezza a tutti i soci, questo documento può contenere un’analisi della concorrenza, oltre al target market in cui la tua SNC andrà a operare. Sulla base di un business plan ben scritto, potrai definire l’attività da svolgere, passaggio critico per evitare futuri conflitti interni e ottenere eventuali autorizzazioni o licenze necessarie.
2. Redigi atto costitutivo e statuto
Per aprire una SNC, uno dei principali requisiti di legge è la predisposizione di atto costitutivo e statuto. Ai sensi dell’articolo 2295 del Codice civile, l’atto costitutivo deve indicare denominazione sociale, sede, oggetto sociale, dati dei soci, conferimenti degli stessi, criteri di ripartizione degli utili, la durata della società e regole di amministrazione e governance. Il documento va redatto in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Pur non essendo obbligatorio, lo statuto spesso accompagna l’atto costitutivo. Questo documento è fondamentale per stabilire in modo dettagliato i rapporti interni tra i soci, come le relative modalità di convocazione, le regole di voto, le modalità di ingresso di nuovi soci ed eventuali suddivisioni delle competenze interne.
Oltre a essere cruciali nei rapporti con i terzi, questi documenti sono molto importanti per evitare fin dall’origine potenziali conflitti tra i soci. Infatti, un atto costitutivo e uno statuto poco chiari o ambigui possono minare la serenità della compagine sociale, pregiudicando così l’attività della società. Ecco perché è consigliabile rivolgersi in questa fase a un consulente esperto, in modo da predisporre questi documenti in modo lecito e conforme agli obiettivi aziendali.
3. Registra gli atti presso l’Agenzia delle Entrate
La registrazione dell’atto costitutivo e dell’eventuale statuto presso l’Agenzia delle Entrate rappresenta un passaggio obbligatorio per aprire una SNC.
Nello specifico, se ci si affida a un notaio, sarà quest’ultimo a trasmettere in via telematica la richiesta all’Agenzia delle Entrate. In questo caso, oltre all’onorario del notaio, i soci dovranno versare in via preventiva l’imposta di registro e le marche da bollo applicabili, oltre a eventuali imposte proporzionali sui conferimenti.
4. Iscrivi la società nel Registro delle imprese
Una volta registrato l’atto costitutivo, la SNC va iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente. Si tratta di un passaggio obbligatorio ai sensi dell’articolo 2296 del Codice civile, il quale stabilisce che: “L'atto costitutivo della società con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. [...] Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio”.
L’iscrizione ha quindi funzione di pubblicità legale, rendendo conoscibili a terzi gli elementi essenziali della società, quali ragione sociale, nomi dei soci e così via. Senza questo adempimento, l’articolo 2297 del Codice civile stabilisce che alla società “irregolare” venga applicata la disciplina delle società semplici, meno garantista nei confronti dei soci, specie in materia di responsabilità e rapporti con i creditori.
L’iscrizione dell’atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla relativa stipula, può avvenire mediante notaio o tramite la procedura telematica “ComUnica”.
5. Apri la partita IVA e procedi alle comunicazioni fiscali
Una volta effettuata l’iscrizione dell’atto costitutivo, la SNC deve procedere all’apertura della partita IVA, indispensabile per operare in modo legittimo sul mercato. La richiesta va presentata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio delle attività.
In questa fase, occorre anche inviare i dati della società a INPS e INAIL, adempimento che può essere svolto in un’unica comunicazione grazie alla procedura “ComUnica”. A questo punto, i soci dovranno scegliere se operare in regime ordinario o forfettario. Si tratta di una scelta molto importante: se il volume d’affari previsto nella fase iniziale è contenuto, è meglio optare per il regime forfettario, per poi passare a quello ordinario una volta incrementati i profitti della società.
6. Rispetta gli adempimenti successivi
Nonostante sia perfettamente costituita in questa fase, la tua SNC non è ancora del tutto pronta ad avviare la sua attività.
Infatti, dovrai aprire un conto corrente bancario aziendale, oltre a ottenere le licenze necessarie per il settore economico della tua attività.
Inoltre, se la tua società si espande, dovrai iscrivere l’atto costitutivo presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo in cui sono istituite sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dalla relativa istituzione. Dovrai espletare questa formalità anche presso il Registro delle imprese del luogo in cui è iscritta la società principale.
Tasse per SNC e soci
L’articolo 5 del TUIR (D.P.R. 917/1986) stabilisce che i redditi delle società in nome collettivo siano imputati a ciascun socio, in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. Ciò implica che le SNC non pagano l’imposta sul reddito delle società (IRES), ma gli utili, e le perdite, vengono imputati a ciascun socio in base alla sua quota di partecipazione. Ogni socio dovrà quindi dichiarare la propria parte di reddito nella dichiarazione IRPEF.
La società dovrà comunque presentare la propria dichiarazione dei redditi, predisporre bilanci e scritture contabili ai sensi dell’articolo 2214 del Codice civile e versare l’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive).
A questi oneri fiscali, si aggiungono i contributi previdenziali INPS, dovuti per ciascun socio, sulla base del reddito d’impresa imputato.
Il sistema fiscale delle SNC consente di evitare la doppia tassazione degli utili, tipica delle società di capitali, ma può comportare un carico tributario più gravoso nei confronti dei singoli soci, specie in presenza di utili o partecipazioni consistenti.
Conseguenze del decesso di un socio di una SNC
L’articolo 2284 del Codice civile stabilisce che, in caso di decesso di un socio in una società di persone, si proceda alla liquidazione della quota del defunto, alla prosecuzione della società con gli eredi o allo scioglimento della società stessa.
In caso di liquidazione della quota del socio defunto, i suoi eredi non diventano soci in automatico, ma acquisiscono semplicemente un diritto di credito nei confronti della società, sulla base del patrimonio effettivo della stessa e non sul valore della partecipazione.
Per la prosecuzione della SNC con gli eredi del socio defunto, occorre un atto specifico con il quale i soci superstiti manifestano tale volontà, seguito dall’accettazione esplicita da parte degli eredi.
Visto la natura fiduciaria di una SNC, i soci possono anche decidere di sciogliere la società in caso di scomparsa di un socio. Lo scioglimento può anche avvenire in caso vi sia un unico socio superstite. La legge infatti non consente a una società in nome collettivo di operare in presenza di un solo socio.
Vantaggi dell’aprire una SNC
Molti merchant decidono di avviare un ecommerce aprendo una SNC. Questa struttura societaria infatti offre il perfetto connubio tra semplicità e flessibilità, il che è ideale per accompagnare la crescita dell’attività nel tempo.
Ecco quali sono i principali vantaggi di una SNC:
- Semplicità di costituzione: i requisiti formali per aprire una SNC sono meno rigidi rispetto a quelli previsti per le società di capitali.
- Costi di avvio ridotti: i minori oneri burocratici si traducono in costi di costituzione più bassi, il che è ideale per aprire un’attività con risorse iniziali limitate.
- Gestione flessibile: ogni socio, salvo diverso accordo, può amministrare e rappresentare in modo completo la società, il che favorisce decisioni strategiche e di business più rapide.
- Possibilità di suddividere compiti e ruoli: la presenza di più soci consente di distribuire gli oneri amministrativi, gestionali e operativi.
- Singola imposizione fiscale: il regime di “trasparenza” previsto dall’articolo 5 del TUIR non prevede l’applicazione dell’IRES ma l’imputazione diretta degli utili ai soci, evitando così la doppia tassazione.
- Assenza di capitale societario minimo: a differenza delle società di capitali, la legge non prevede alcuna soglia legale per il capitale, in modo da consentire la costituzione di una SNC in base alle effettive esigenze e disponibilità dei soci.
- Visibilità e riconoscibilità: la denominazione sociale deve contenere almeno il nome di un socio, il che consente di sfruttarne la reputazione, oltre a conferire un’identità chiara e personale alla società.
- Agilità gestionale: non sono previsti obblighi in merito ad assemblee o verbalizzazioni, il che rende la gestione delle operazioni quotidiane più agile.
- Legame tra i soci: la responsabilità illimitata contribuisce a cementare il vincolo di fiducia e collaborazione tra i soci, favorendo la coesione e la stabilità interna.
Svantaggi delle SNC
Aprire una SNC comporta anche alcuni svantaggi, che in alcuni casi potrebbero incidere sulla sicurezza patrimoniale dei soci:
- Responsabilità illimitata: ai sensi dell’articolo 2291 del Codice civile, i soci rispondono a titolo personale, anche con il proprio patrimonio, e in solido dei debiti della società. Non esiste quindi una separazione netta tra patrimonio personale e beni privati dei soci, i quali restano sempre esposti in caso di insolvenza della SNC.
- Tassazione progressiva: il regime fiscale previsto dall’articolo 5 del TUIR può risultare poco favorevole per i soci, in quanto a profitti superiori della società corrispondono aliquote IRPEF più alte, con possibile riduzione dei vantaggi fiscali.
- Capacità di attrarre investimenti: pur essendo vantaggiosa per i singoli soci, l’assenza di un capitale minimo obbligatorio può scoraggiare investimenti esterni, specie da parte degli istituiti di credito.
- Rischio di conflitti gestionali: la gestione condivisa tra i soci può causare tensioni interne, specie in assenza di regole chiare nello statuto.
Differenze tra SNC e SRL
La principale differenza tra società in nome collettivo e società a responsabilità limitata risiede nella responsabilità dei soci. Nelle SNC, ciascun socio risponde in via illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, come stabilito dall’articolo 2291 del Codice civile. Ciò implica che ogni socio di una SNC mette a rischio il proprio patrimonio personale.
Al contrario, nelle SRL i soci rispondono solo nei limiti dei conferimenti di capitale, creando così una netta separazione tra il patrimonio societario e quello personale.
Il regime fiscale applicato costituisce un’ulteriore differenza tra le due forme societarie:
- Le SNC sono società di persone a cui si applica il regime di trasparenza, che imputa i redditi ai soci, i quali dovranno indicarli nelle loro dichiarazioni IRPEF.
- Le SRL sono soggette all’IRES, a cui si aggiunge l’eventuale tassazione successiva sugli utili distribuiti.
A livello organizzativo, le SNC sono caratterizzate da costi contenuti, ampia flessibilità organizzativa e costi ridotti di costituzione. Al contrario, le SRL prevedono adempimenti più complessi, organi sociali strutturati, obblighi contabili più stringenti e, soprattutto, un capitale societario minimo. Dunque, aprire una SNC può essere la soluzione ideale per piccoli imprenditori con un budget limitato, che intendono espandere la propria attività prima di costituire un modello societario più complesso, come appunto una SRL o una SPA.
Differenze tra SNC e ditta individuale
All’interno di una ditta individuale, un singolo soggetto gestisce l’attività e risponde a titolo personale e illimitato di tutti i debiti contratti. Non è richiesta alcuna forma societaria né capitale minimo, quindi la ditta individuale rappresenta la soluzione più rapida ed economica per avviare il proprio business.
Essendo una società di persone, la SNC è basata su un contratto stipulato tra due o più soci. Le obbligazioni sociali ricadono in modo solidale e illimitato sui soci, tuttavia l'articolo 2304 del Codice civile stabilisce che i creditori devono prima agire sul patrimonio sociale. Solo in caso di insufficienza di quest’ultimo, i creditori possono aggredire i beni personali dei soci.
Dal punto di vista fiscale, SNC e ditta individuale non pagano l’IRES: i redditi sono infatti imputati in capo alle persone fisiche (i soci, nel caso di una SNC), secondo il regime IRPEF.
Se la ditta individuale è la soluzione più semplice e immediata per avviare la propria attività, la SNC garantisce maggiore credibilità sul mercato, essendo una forma societaria riconosciuta, con atto costitutivo depositato presso il Registro delle imprese.
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Aprire una SNC consente di avviare il proprio business in modo flessibile e strutturato, con la partecipazione di uno o più soci, pur mantenendo il controllo diretto sulla gestione.
La società in nome collettivo è la soluzione ideale per attività di piccole e medie dimensioni, in cui il rapporto di fiducia tra i soci è fondamentale. Se gestita con attenzione, evitando contrasti interni, questa forma societaria garantisce solidità e flessibilità per far crescere la tua attività in modo dinamico.
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Aprire una SNC: domande frequenti
Che cos’è una SNC?
La società in nome collettivo (SNC) è una società di persone in cui tutti i soci rispondono in modo illimitato e solidale per le obbligazioni sociali, secondo la disciplina dell’articolo 2291 del Codice civile.
Come aprire una SNC?
- Scegli i soci e definisci l’attività con un business plan.
- Redigi atto costitutivo e statuto (art. 2295 c.c.).
- Registra gli atti presso l’Agenzia delle Entrate.
- Iscrivi la società al Registro delle imprese (art. 2296 c.c.).
- Apri partita IVA e procedi con le comunicazioni fiscali INPS e INAIL.
- Adempi agli obblighi successivi (conto corrente aziendale, licenze, autorizzazioni).
Quali sono le differenze principali tra SRL e SNC?
Nella SNC non esiste una segregazione tra patrimonio societario e personale, quindi i soci mettono a rischio i propri beni personali, mentre nella SRL la responsabilità è limitata ai conferimenti di capitale.
Serve un capitale sociale minimo per aprire una SNC?
No, la legge non prevede un capitale sociale minimo: è possibile costituire una società in nome collettivo con conferimenti decisi liberamente dai soci.
Le SNC devono liquidare l’IRES?
No. Gli utili e le perdite vengono imputati direttamente ai soci, secondo l’art. 5 TUIR, e tassati in base al regime IRPEF.
Per aprire una SNC è obbligatorio redigere uno statuto?
Lo statuto non costituisce un presupposto di legge per la costituzione di una SNC, tuttavia può essere utile per disciplinare i rapporti interni tra i soci.
Per quali attività è consigliabile aprire una SNC?
Le società in nome collettivo si rivolgono in particolare a piccole e medie imprese, attività familiari e business basati sulla fiducia reciproca tra i soci.





